Trasferimento illegittimo del lavoratore
In caso di trasferimento illegittimo il lavoratore può agire in giudizio, anche con procedimento cautelare, per far accertare l’illegittimità della condotta datoriale e, quindi, il diritto di essere riassegnato alla sede di provenienza, salvo il risarcimento del danno, fermo restando che l’ordine del giudice non è coercibile in forma specifica (Cass., 19 giugno 2008, n. 16689).
Nel caso in cui il lavoratore contesti la legittimità del trasferimento è tenuto ad impugnare il provvedimento nel termine di 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione (art. 32, comma 3 lett. c), L. n. 183/2010).
Il trasferimento da una città ad un’altra non determina, automaticamente, un danno patrimoniale: pertanto, in caso di trasferimento illegittimo, l’eventuale danno è soggetto al principio generale dell’onere della prova (es. spese di trasloco o di alloggio) ed il giudice non può procedere ad una liquidazione equitativa (Cass., 26 marzo 2010, n. 7350).
Inoltre, nel caso di trasferimento illegittimo che sia suscettibile di incidere su diritti costituzionalmente rilevanti (collegati alla famiglia o, più in generale, alla vita di relazione), il peggioramento delle condizioni di vita non è automatico e deve essere comunque provato in giudizio da parte del dal lavoratore (Cass., 14 maggio 2013, n. 11527).
Di recente, una parte della giurisprudenza di legittimità ha inquadrato la questione del rifiuto del dipendente di adempiere al provvedimento datoriale di trasferimento presso altra sede, assumendone l’illegittimità, nel quadro del più generale tema degli effetti dell’inadempimento di una delle parti del contratto a prestazioni corrispettive, nell’alveo del quale è riconducibile, ai sensi dell’art. 2094 cod. civ., anche il contratto di lavoro. Di qui, valorizzando alcune pronunce inclini ad applicare il disposto di cui al secondo comma dell’art. 1460 cod. civ. – norma che vieta al contraente non inadempiente di rifiutare l’esecuzione della prestazione “se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario a buona fede” – la Suprema Corte è giunta a precisare che il trasferimento contra legem ad altra sede lavorativa disposto dal datore di lavoro, e cioè in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, non giustifica in via automatica il rifiuto del lavoratore all’osservanza del provvedimento e quindi la sospensione della prestazione lavorativa. In particolare, si è osservato che in caso di provvedimento di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2013 cod. civ., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell’art. 1460, comma 2, cod. civ. alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede (in termini, cfr., Aggiornato Cass. 6 dicembre 2024, n. 31321 ; Cass. 7 marzo 2022, n. 7392; Cass., 11 maggio 2018, n. 11408; vedi anche, Cass., 5 dicembre 2017, n. 29054; Cass., 29 febbraio 2016, n. 3959; Cass., 26 settembre 2016, n. 18866).