Questo sito usa i cookie per offrire agli utenti la migliore esperienza di navigazione.
Accetta l'utilizzo secondo i termini della nostra privacy policy.
Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.
Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Advertisement cookies are used to provide visitors with customised advertisements based on the pages you visited previously and to analyse the effectiveness of the ad campaigns.
(Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articoli 5 e 9)
All′assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa. La sua attribuzione, pertanto, richiede l′accertamento della inadeguatezza dei mezzi dell′ex coniuge istante e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
In particolare, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell′atro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l′istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente.
Qualora, infine, sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l′ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell′attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell′assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa, dovendo fornire la prova.
(Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, la Corte di appello, nell′esaminare la domanda di assegno compensativo, la ha respinta ravvisando la mancanza di prova affermando che la ex moglie la aveva avanzata deducendo esclusivamente di essersi sposata a ventidue anni e di avere allevato i figli, circostanza questa ritenuta – nella sua mera prospettazione – non decisiva, e che nulla di specifico aveva dedotto, né dimostrato in merito alle rinunce in ambito lavorativo ed esistenziale, né aveva contestato la ricostruzione della sua storia lavorativa fatta dall′ex marito. La statuizione sul punto risulta palesemente priva di riferimenti ad alcune delle circostanze di vita familiare poste a fondamento del riconoscimento dell′assegno divorzile – per quanto dedotto dalla ricorrente. In particolare, a fronte della prospettazione della ex moglie, la Corte di merito avrebbe dovuto esprimersi sulla natura o meno anche compensativa dell′assegno già in precedenza riconosciuto alla stessa, sulla ricorrenza di un eventuale giudicato sul punto e sulle idoneità delle prove fornite dall′ex marito a inficiare il diritto anche sotto questo profilo, non potendosi ravvisare una mancata contestazione a fronte di una contrapposta e differente esposizione dei fatti rilevanti ad opera della controparte).
Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 11 dicembre 2023 n. 34383