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La Suprema Corte, con ordinanza n. 38366/2021 , si è pronunciata nuovamente sul tema dell′assegno di mantenimento che deve corrispondere il genitore nei confronti del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, confermando l′orientamento più recente ed oramai quasi univoco, secondo cui l′obbligo di mantenere i figli non viene meno con il carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma si può protrarre oltre, nel caso in cui questi figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori, in particolare nel caso in cui, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, il figlio dimostri, con onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente.
La Corte di Cassazione, pertanto, ribalta il proprio vecchio orientamento che faceva gravare l′onere probatorio sul genitore, ponendolo viceversa a carico del figlio, il quale deve dimostrare di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, ovvero di essersi impegnato in modo attivo per trovare un′occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell′attesa di un′opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.
L′organo giudicante, ai fini del decidere, deve accertare i seguenti presupposti: a) l′età del figlio, che rileva in rapporto di proporzionalità inversa all′avanzare dell′età dell′avente diritto, b) il raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica, c) l′impegno profuso nel reperimento di un′occupazione.