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(Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 9)
In caso di giudizio di revisione dell′assegno di divorzio, non si attribuisce ex novo un assegno divorzile, diritto già affermato nella precedente statuizione giudiziale, ma si valuta solo l′incidenza dei fatti nuovi sulla complessiva condizione delle parti.
Segnatamente, nel giudizio di revisione il giudice deve valutare se detti fatti nuovi giustifichino e in che misura la modifica delle condizioni di divorzio. Al riguardo, la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata rebus sic stantibus.
Tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i giustificati motivi sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell′articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, dal giudice di tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni.
(Attenendosi a questi principi, ha osservato la Suprema Corte, la Corte d′appello ha quindi rilevato che i fatti nuovi sopravvenuti non sono idonei ad escludere la permanenza della funzione assistenziale dell′assegno, pur giustificandone una riduzione. La Corte di merito ha quindi ritenuto permanente la funzione assistenziale dell′assegno divorzile valutando se i fatti nuovi sopravvenuti fossero idonei a escluderla, concludendo in senso negativo. In punto di diritto la pronuncia, del resto, tiene presente l′insegnamento di questa Corte secondo cui pur nel nuovo corso giurisprudenziale permane una funzione assistenziale dell′assegno divorzile, che in talune circostanze può anche essere preponderante).
Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 21 maggio 2024 n. 14176