(Cc, articoli 1129, 1137, 1138 e 1421)
In tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell′amministratore, e quindi tanto più ove ancora non sia stata pronunciata una sentenza dichiarativa dell′invalidità della medesima delibera, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all′avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, rimanendo l′accertamento di detta permanente legittimazione rimesso al controllo d′ufficio del giudice e non soggetto ad eccezione di parte, in quanto inerente alla regolare costituzione del rapporto processuale.
Tale interpretazione trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell′interesse del condominio alla continuità delle funzioni gestorie dell′amministratore, e rende irrilevante la questione dell′esatta natura della delibera presa dall′assemblea in violazione del divieto posto dall′articolo 1129, comma 13, del codice civile introdotto dalla legge n. 220/2012 (nulla ovvero annullabile), in quanto l′amministratore di condominio, che pur si assuma nominato con delibera illegittima, finché non sostituito, può validamente conferire procura ad un difensore al fine di costituirsi in giudizio per conto del condominio.
Cassazione, Sezione II, ordinanza 27 dicembre 2023 n. 35979