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(Cc, articoli 476, 519, 1387, 1392, 1398, 1399, 1703, 1704, 1705, 2697, 2729, 2028 e 2032)
IL PRINCIPIO
Non integra accettazione tacita di eredità il pagamento di un debito che il chiamato abbia eseguito con denaro proprio, poiché a tale adempimento può provvedere anche un terzo senza alcun esercizio di diritti successori.
LA NOTA
L′accettazione deve intendersi avvenuta tacitamente quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede e di dominus dei beni ereditari (cosiddetta pro herede gestio). Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che il chiamato all′eredità abbia agito con l′implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede, occorrendo la necessaria sussistenza di entrambe le descritte condizioni. Lo stesso dicasi anche riguardo all′esecuzione di un legato, nel senso che il suo adempimento da parte del chiamato non integra necessariamente un atto di accettazione tacita, non ravvisandosi ostacoli per ritenere che anche una disposizione mortis causa a titolo particolare possa, per le più svariate ragioni, essere adempiute da un terzo, al pari dei debiti ereditari.
Cassazione civile, Sezione II, sentenza 29 aprile 2024 n. 11389