Cc, articolo 1102
In tema di comunione, ai sensi dell′articolo 1102 del Cc, l′uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l′attuazione del diritto dominicale, salvo l′obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l′eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili.
Sicché, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l′idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all′altrui uso esclusivo.
Con la conseguenza che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario “pro indiviso” che rimanga inerte e/o, a maggior ragione, che abbia consentito detto uso esclusivo.
Piuttosto, l′occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell′immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l′intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune.
Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, sentenza 5 agosto 2024 n. 1446