(Cc, articoli 1119 e 1120)
Nei giudizi di divisione la prova della comproprietà dei beni da dividere non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall′uno all′altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell′attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, non si può escludere a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell′esplicito o implicito riconoscimento dell′appartenenza dei beni ai coeredi.
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 4 giugno 2024 n. 15573