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(Cc, articoli 553, 737, 1415, 1417, 2721 e 2729)
Nel giudizio di divisione, qualora la parte spenda la propria qualità di legittimario, interessato a tutelare la quota di riserva spettantele la stessa, in quanto terzo, rispetto al contratto dissimulato posto in essere dal de cuius, è ammesso a provare, per testimoni e presunzioni, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius, senza soggiacere ai limiti fissati agli articoli 271 e 2729 del Cc, a condizione che la relativa situazione sia fatta valere per una esigenza coordinata con la tutela della quota di riservata tramite la riunione fittizia, senza che sia necessario anche l′esercizio della azione di riduzione, essendo sufficiente che l′accertamento della simulazione sia preordinato alla inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e alla determinazione, così, dell′eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione ab intestato, in conformità a quanto dispone l′articolo 553 del Cc.
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 11 gennaio 2024 n. 1122