Legato

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In sostituzione di legittima – Volontà inequivoca del testatore

(Cc, articoli 551 e 588)

Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti, in modo certo e univoco, la volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l′attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima.

A tali fini, non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, siccome non richieste dalla norma, potendo l′intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l′attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all′eredità essere desunta anche dal complessivo contenuto della scheda testamentaria attraverso un′opportuna indagine interpretativa da cui risulti tale intenzione, senza che possano essere considerati elementi estrinseci al testamento se non espressamente richiamati nell′atto stesso. 

Lo stabilire se una disposizione testamentaria a favore di un legittimario integri un legato in sostituzione oppure in conto di legittima costituisce anch′esso accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato ed immune da violazione dei canoni ermeneutici che devono presiedere all′interpretazione delle disposizioni di ultima volontà.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 11 gennaio 2024 n. 1149