Il Tribunale di Torino, con sentenza del 6 novembre 2024, n. 5573, ha dichiarato nulla una deliberazione di assemblea condominiale, che aveva disposto di rimuovere e di collocare internamente alcune inferriate apposte da un condomino alle aperture del suo appartamento.
Il Tribunale ha evidenziato che il regolamento di condominio non conteneva divieti di installare grate o inferriate agli infissi delle singole unità immobiliari, limitandosi a negare la realizzazione di opere o di interventi di manutenzione idonei a compromettere l’uniformità estetica e il decoro dell’edificio. La sentenza in rassegna ha quindi escluso che le inferriate oggetto di lite confliggessero con le linee architettoniche del fabbricato, finendo con l’affermare che la loro installazione costituisse legittimo uso della cosa comune, agli effetti dell’art. 1102 c.c., e che nulla era la decisione dell’assemblea di disporne lo spostamento all’interno dell’appartamento, non avendo al riguardo l’organo collegiale competente con riguardo alle proprietà esclusive.
Ove un condomino abbia apposto grate nel muro perimetrale dell′edificio a protezione delle aperture che tornano ad esclusivo vantaggio della porzione di sua proprietà esclusiva, la legittimità della modificazione deve essere valutata, quanto all’incidenza che essa rivela sulla parte comune del fabbricato, ai sensi dell’art. 1102 c.c.: i proprietari delle singole unità immobiliari possono, infatti, utilizzare i muri stessi nella parte corrispondente agli appartamenti di loro esclusiva proprietà, aprendovi nuove porte o vedute verso aree comuni, ingrandendo o spostando le vedute preesistenti, o trasformando finestre in balconi o in pensili, coperti o scoperti, o apponendovi grate o inferriate, sempre che i manufatti non pregiudichino la stabilità o il decoro architettonico dell’edificio, né ledano, sotto diverso aspetto, i diritti degli altri condomini, contrastando la destinazione dei muri.
Rientra tra le attribuzioni dell’assemblea intimare al condomino la rimozione delle aperture o delle inferriate idonee a garantire la sicurezza dell’unità immobiliare, ove le stesse si intendano contrarie alla naturale destinazione della facciata o al pari godimento da parte degli altri condomini. Tanto i singoli quanto l’assemblea hanno interesse ad agire per ottenere la rimozione delle modificazioni abusive del muro perimetrale, al fine di veder tutelato il loro diritto reale sulla cosa comune e di impedire il consolidarsi di una situazione illegittima, la quale potrebbe, col decorso del tempo, essere posta a base di un preteso acquisto per usucapione (ad esempio, Cass. civ. 28 febbraio 2017, n. 5196 ).
Può essere che sussista una clausola del regolamento di condominio, di natura convenzionale, che imponga il consenso preventivo dell′amministratore o dell′assemblea per qualsiasi opera compiuta dai singoli condomini che possa modificare le parti comuni dell′edificio. In tal caso, resta salvo l′interesse di ciascun condomino ad agire in giudizio per contestare il determinato uso fatto della cosa comune ed il potere dell′assemblea di consentirlo, ove esso risulti comunque lesivo del decoro architettonico del fabbricato, non dando ciò luogo ad un sindacato dell′autorità giudiziaria sulle valutazioni del merito o sulla discrezionalità di cui dispone l′assemblea ( Cass. civ. 18 novembre 2019, n. 29924 ).
Se invece, sempre in presenza di clausola del regolamento di condominio che obblighi i condomini a richiedere il parere vincolante dell′assemblea per l′esecuzione di opere che possano pregiudicare il decoro architettonico dell′edificio, la delibera che neghi al singolo condomino il consenso all′esecuzione dell′intervento progettato in quanto considerato lesivo dell′estetica del complesso, può essere oggetto del sindacato dell′autorità giudiziaria, agli effetti dell′ art. 1137 c.c., al solo fine di accertare la situazione di fatto che è alla base della determinazione collegiale, costituendo tale accertamento il presupposto indefettibile per controllare la legittimità della delibera ( Cass. civ. 28 dicembre 2022, n. 37852 ).
In difetto di una siffatta clausola regolamentare, l′eventuale delibera contraria alla modificazione della parte comune operata dal singolo partecipante assume il valore di mero riconoscimento dell′esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune ( Cass. civ. 17 gennaio 2023, n. 1337; Cass. civ. 3 dicembre 1999, n. 13504 ).