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Spese condominiali – Manutenzione e ricostruzione dei soffitti

Spese condominiali – Manutenzione e ricostruzione dei soffitti

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Criteri di cui all′articolo 1125 del Cc

Cc, articoli 1123, 1125, 1135 e 1137

IL PRINCIPIO
La ripartizione delle spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri dell′articolo 1125 del codice civile, riguarda, peraltro, la sola ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il danno sia ascrivibile a singoli condomini o alla gestione condominiale trova applicazione il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati.

LA NOTA
Qualora si debba procedere alla riparazione del locale a piano terra di proprietà esclusiva di un singolo condomino, che funga anche da copertura per i vani scantinati sotterranei di proprietà condominiale, le spese relative alla manutenzione della parte della struttura identificantesi con il pavimento del piano superiore sono pertanto a carico del proprietario esclusivo di esso e sono sottratte alle attribuzioni dell′assemblea. Le spese per la manutenzione e la ricostruzione del solaio che separa i locali terranei dai vani scantinati, comprensivo di tutte le strutture che hanno una funzione divisoria, di sostegno e di copertura (ma non anche delle spese per pilastri e travi portanti, per le quali trova applicazione il criterio generale stabilito al primo comma dell′articolo 1123 del codice civile: Cassazione, sentenza n. 3470/08), competono per la metà al proprietario esclusivo del locale sovrastante e per la restante metà a carico dei condomini, provvedendo l′assemblea a ripartire le stesse, come quelle inerenti all′intonaco, alla tinta e alla decorazione del soffitto, a norma dell′articolo 1123 del Cc, in mancanza di diversa convenzione.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 17 giugno 2024 n. 16760