Necessità di approvazioni assembleari
Sufficiente la comunione di taluni impianti
Cc, articoli 934, 1117, 1138, 1372, 1376, 2643, 2644 e 2645
Al pari del condominio negli edifici, regolato dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, anche il cosiddetto supercondominio, viene in essere ipso iure et facto, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno di approvazioni assembleari, essendo sufficiente che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati.
Cassazione civile, Sezione II, sentenza 3 luglio 2024 n. 18238