(Cc, articoli 2043 e 2051)
In tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato – alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile – l′ente titolare dell′obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l′evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l′ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l′esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi.
Cassazione civile, Sezione III, sentenza 28 febbraio 2024 n. 5339