(Cc, articolo 2051; Cp, articolo 40)
Il responsabile di una società sportiva che abbia la disponibilità di impianti ed attrezzature per l′esercizio delle attività e discipline sportive è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell′articolo 40, comma 2, del Cp, ed è tenuto anche per il disposto di cui all′articolo 2051 del Cc a garantire l′incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee a impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l′omessa adozione di dette cautele e l′evento lesivo occorso ad un utente dell′impianto sportivo. In particolare, la attività agonistica implica l′accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell′alea normale ricadono sugli stessi, onde è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi.
Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6877