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Il Consiglio di Stato ha ribadito due principi, vincolanti non solo per ogni giudice nazionale ma anche per tutte le autorità amministrative, comprese quelle comunali:
a) le pubbliche amministrazioni, al fine di assegnare le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, devono applicare l′art. 12 della Dir. 2006/123/CE, costituendo la procedura competitiva, in questa materia, la regola, salvo che non risulti, sulla base di una adeguata istruttoria e alla luce di una esaustiva motivazione, che la risorsa naturale della costa destinabile a tale tipo di concessioni non sia scarsa;
b) anche quando non ritengano applicabile l′art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esse devono comunque applicare l′art. 49 del T.F.U.E. e procedere all′indizione della gara, laddove la concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, da presumersi finché non venga accertato che la concessione difetti di tale interesse, sulla scorta di una valutazione completa della singola concessione.
Pertanto, l′obbligo di applicare l′art. 12 della Dir. 2006/123/CE o l′art. 49 del T.F.U.E. potrebbe ritenersi insussistente soltanto in assenza di entrambe tali imprescindibili condizioni: la scarsità della risorsa e l′interesse transfrontaliero della concessione.
Esito, aggiunge il Collegio, piuttosto improbabile “tenuto anche conto dell′importanza e della potenzialità economica del patrimonio costiero nazionale”. Inoltre, viene ribadito che non vi è una legittima aspettativa al rinnovo e dunque il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di qualsiasi altro soggetto richiedente.
In conclusione, anche nelle eccezionali ipotesi di risorsa non scarsa e di contestuale assenza dell′interesse transfrontaliero certo, da provarsi in modo rigoroso, il diritto nazionale impone in ogni caso di procedere con procedura selettiva comparativa ispirata ai fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza e preclude l′affidamento o la proroga della concessione in via diretta ai concessionari uscenti.
Consiglio di Stato – Sezione VII – Sentenze 20 maggio 2024 n. 4480 e 4481