Assegnazione temporanea di personale

Assegnazione temporanea di personale

Demansionamento e mansioni superiori a carico dell′amministrazione di appartenenza

Corte di cassazione – Sezione IV civile – Ordinanza 15 gennaio 2024 n. 1471

Nel pubblico impiego, in presenza di un comando, ex articolo 23-bis, comma 7, Dlgs n. 165/2001, l′onere delle conseguenze economiche derivanti dall′esecuzione del rapporto del dipendente comandato va posto a carico dell′ente nell′interesse del quale l′attività è svolta, ossia quello di appartenenza del dipendente.

Per esempio, nell′eventualità che il lavoratore abbia svolto presso il comandatario mansioni superiori, ma anche qualora sia stato demansionato.

A carico della Pa di appartenenza permangono il potere direttivo e l′onere di vigilare sull′esecuzione del rapporto (ferma restando la possibilità di ipotesi di comando o di applicazione provvisoria diverse).

Si tratta della specifica ipotesi dell′assegnazione temporanea di personale presso altre Pa o imprese private che tuttavia “è ancora un comando, visto che il dipendente viene fatto traslare da una amministrazione a un′altra, quando non presso un soggetto privato.”

E si differenzia dal comando classico in quanto:
a) occorre un protocollo di intesa tra le parti (ossia le Pubbliche amministrazioni coinvolte o la P.A. e un′impresa privata);
b) richiede l′esistenza di specifici progetti di interesse specifico dell′amministrazione (comandante ma anche comandataria).