Cc, articolo 2901
Ai fini dell′esercizio dell′azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del Cc è sufficiente la titolarità in capo all′attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria.
Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l′insorgenza della qualità di creditore che abilita all′esperimento dell′azione revocatoria ordinaria avverso l′atto di disposizione compiuto dal debitore.
Poiché l′esistenza del credito è elemento costitutivo della fattispecie revocatoria, incombe sull′attore l′onere di darne dimostrazione mediante tutti i mezzi di prova a sua disposizione.
Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 17 giugno 2024 n. 16819