Il creditore particolare del socio che abbia ottenuta la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell′atto di cessione della quota di società in nome collettivo compiuto dal suo debitore, può promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive, se munito di titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito risultante dalla liquidazione della quota.
Egli non può però far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore finché dura la società, o compiere gli atti conservativi sulla quota spettante nella liquidazione, ai sensi dell′art. 2270, 1° comma, perché trattasi di facoltà estranea agli effetti dell′azione revocatoria previsti dall′art. 2902 e che presuppone la qualità di creditore particolare di colui che è attualmente socio. Per la stessa ragione non può fare opposizione alla proroga della società ai sensi dell′art. 2307.
Cassazione civile, Sezione III, 17 gennaio 2023, n. 1228