La Corte costituzionale ha dichiarato l′illegittimità costituzionale dell′articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare – oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo – anche il “convivente di fatto” e come impresa familiare quella cui collabora anche il “convivente di fatto”.
Inoltre, in via consequenziale, ha dichiarato l′illegittimità costituzionale dell′articolo 230-ter del codice civile, che, introdotto dalla legge n. 76/2016 (cosiddetta legge Cirinnà), riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta.
Corte costituzionale – Sentenza 25 luglio 2024 n. 148