Prelazione e riscatto agrario

Prelazione e riscatto agrario

Coltivatore diretto

(Legge 590/1965, articolo 8; Legge 817/1971, articolo 7; Codice civile, articoli 1362 e 1367)

In tema di rapporti agrari, la disposizione prevista dall′articolo 8, comma 1, della legge 26 maggio 1965, n. 590 contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può trovare applicazione oltre i casi ivi previsti; pertanto, il diritto di prelazione (e riscatto) agrario può essere esercitato solo da chi – coltivatore diretto – possa vantare, per effetto di un contratto concluso con il proprietario del fondo oggetto di trasferimento a titolo oneroso, la qualifica, alternativamente, di “affittuario”, “colono”, “mezzadro” o “compartecipante”, con la conseguenza che esso non spetta a chi detenga il fondo, oggetto di compravendita, in forza di concessione in comodato – stante l′impossibilità di qualificarla come contratto agrario.

Cassazione civile, Sezione II, sentenza 6 febbraio 2024 n. 3313