Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articolo 16 e seguenti; Cp, articolo 590
In tema di lesioni colpose, ai fini della configurabilità dell′aggravante della commissione del fatto commesso “con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, rileva, da un lato, la nozione di “luogo di lavoro” e, dall′altro, il significato da attribuire alla violazione delle regole prevenzionali in ambito lavorativo.
Sotto il primo profilo, nella nozione di “luogo di lavoro”, rilevante ai fini della sussistenza dell′obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità – sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro – della struttura in cui essa si svolge e dell′accesso ad essa da parte di terzi estranei all′attività lavorativa.
Sotto l′altro profilo, ai fini dell′integrazione della circostanza aggravante del fatto commesso con “violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, è necessario che venga violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori, e che l′evento sia concretizzazione di tale rischio “lavorativo”, non essendo all′uopo sufficiente che lo stesso si verifichi in mera occasione dello svolgimento di un′attività lavorativa.
Conseguendone, in quest′ultimo caso, che l′aggravante è ravvisabile anche nel caso di soggetto passivo estraneo all′attività ed all′ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell′infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l′evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi [nella specie, la Corte ha condiviso l′assunto del giudice che aveva escluso l′aggravante in relazione ad un infortunio subito dalla persona offesa quale concorrente di una trasmissione televisiva, senza che la vittima fosse inserita nell′organizzazione imprenditoriale, né avesse alcun vincolo di subordinazione, con la conseguenza che l′incidente non si era verificato all′interno di un ambiente lavorativo ma in un contesto in cui il concorrente si cimentava in una prova organizzata a scopo ludico durante la trasmissione in un contesto che non poteva considerarsi come luogo di espletamento di una prestazione di lavoro].
Cassazione penale, Sezione IV, sentenza 14 marzo-6 maggio 2024 n. 17679