Prezzo di vendita – Destinato a non essere pagato

Prezzo di vendita – Destinato a non essere pagato

Inesistenza del corrispettivo

Cc, articoli 1418, 1425, 1442 e 1470

Il prezzo della compravendita deve ritenersi inesistente, con conseguente nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale (ex articoli 1418 e 1470 del Cc), allorché esso sia programmaticamente destinato, nella comune intenzione delle parti, a non essere pagato. Tale programmatica esclusione del pagamento deve emergere dal testo negoziale (ossia dalla comune intenzione delle parti come estrinsecata nel contratto), affinché possa ingenerarne l′invalidità per mancanza dell′elemento essenziale del prezzo, e non già da elementi esterni o postumi, ipoteticamente incidenti sui diversi istituti della simulazione, della remissione del debito o semplicemente dell′inadempimento.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 13 giugno 2024 n. 16422