(Cc, articoli 1219, 1495, 2943 e 2945)
In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all′articolo 1219, comma 1 del Cc, costituiscono, ai sensi dell′articolo 2943, comma 4, del Cc, atti idonei ad interrompere la prescrizione dell′azione di garanzia per vizi, di cui all′articolo 1495, comma 3 del Cc, con l′effetto di determinare l′inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell′articolo 2945, comma 1 del Cc.
Sezione II, ordinanza 30 aprile 2024 n. 11590