Questo sito usa i cookie per offrire agli utenti la migliore esperienza di navigazione.
Accetta l'utilizzo secondo i termini della nostra privacy policy.
Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.
Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Advertisement cookies are used to provide visitors with customised advertisements based on the pages you visited previously and to analyse the effectiveness of the ad campaigns.
(Cc, articoli 177, 934 e 2033)
Il principio generale dell′accessione posto dall′articolo 934 del Cc non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l′acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un′apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l′articolo 177, comma 1, del Cc hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest′ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all′onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell′onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell′altro coniuge le somme spese a tal fine, ai sensi dell′articolo 2033 del Cc.
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 16 gennaio 2024 n. 1709