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Corte di cassazione Sezione II civile Ordinanza 6 giugno 2022 n. 18021
Il proprietario che lamenti la violazione delle distanze a causa della realizzazione di un′opera su un fondo limitrofo è tenuto a fornire prova “sia del fatto della costruzione che di quello della dedotta violazione”.
Quando l′attore ha assolto tale onus probandi, il convenuto che deduca di avere acquisito per usucapione il diritto di mantenere il suo fabbricato a distanza inferiore a quella legale, per avere ricostruito un edificio preesistente in loco, deve provare sia gli elementi costitutivi dell′acquisto a titolo originario, come la presenza per il tempo indicato dalla legge del manufatto nella stessa posizione, che la circostanza dell′identità fra la nuova e la vecchia struttura.
Il giudice del rinvio si dovrà attenere al seguente principio di diritto: “In materia di violazioni delle distanze legali, il proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare deve dare prova solo del fatto della costruzione e di quello della violazione di distanze, mentre incombe sul convenuto, che deduca di avere acquisito per usucapione il diritto di mantenere il suo fabbricato a distanza inferiore a quella legale per avere ricostruito un edificio preesistente in loco, l′onere di dimostrare gli elementi costitutivi dell′acquisto a titolo originario, vale a dire, nella specie, la presenza per il tempo indicato dalla legge del manufatto nella stessa posizione nonché la circostanza dell′assoluta identità fra la nuova e la vecchia struttura”.