Interruzione del processo – Morte della parte

Interruzione del processo – Morte della parte

Riassunzione da parte del figlio del de cuius – Accettazione tacita dell′eredità

Cpc, articolo 110; Cc, articoli 474, 476 e 1394

Qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del “de cuius”, in qualità di figlio del medesimo, dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare di quale tipo di successione si sia trattato e senza indicare in che modo sia avvenuta l′accettazione dell′eredità, l′atto di riassunzione, in quanto proveniente da un soggetto che si deve considerare certamente chiamato all′eredità quale che sia il tipo di successione, va considerato come atto di accettazione tacita dell′eredità e, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 4 luglio 2024 n. 18294