Prova documentale

Prova documentale

Disconoscimento scrittura privata

Cpc, articolo 214

Il disconoscimento della scrittura privata (articolo 214 del Cpc) priva di efficacia probatoria non qualsiasi documento, ma solo il documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto.

Quel che si ha l′onere di disconoscere, a pena di inoppugnabilità, è il documento proprio, non il documento altrui.

Se, dunque, una delle parti produce in giudizio un documento sottoscritto da terzi, l′unica questione di cui si può discorrere rispetto a quel documento è se esso sia o non sia una prova attendibile, ma non se sia stato validamente disconosciuto. Il documento proveniente da un terzo, in quanto non rientrante nella previsione di cui all′articolo 214 del Cpc, è utilizzabile anche se “disconosciuto” dalla parte contro cui è prodotto; per la stessa ragione può essere dal giudice ritenuto inattendibile anche se non ne sia contestata l′autenticità.

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 8 aprile 2024 n. 8329