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Azione confessoria e negatoria servitutis

Azione confessoria e negatoria servitutis

Fondo dominante appartenente a più condomini

Cc, articoli 1027, 2697, 2727 e 2729

IL PRINCIPIO
In caso di appartenenza pro indiviso a più condomini del preteso fondo dominante, le azioni confessoria e negatoria servitutis non danno luogo ad un′ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni di diritto sostanziale tra i comproprietari rispettivamente del fondo dominante e di quello servente, come invece si verifica nel caso in cui venga chiesta la costituzione di una servitù di passaggio coattivo in danno di un fondo appartenente pro indiviso a più condomini, in quanto dette azioni si risolvono in un accertamento dell′obbligo negativo (c.d. pati della servitù dei comproprietari del fondo servente) e tale obbligo può essere utilmente accertato dal giudice nei confronti del singolo comproprietario (attore o convenuto) che abbia in concreto affermato o negato l′esistenza della servitù, a meno che dette azioni non siano dirette anche alla modificazione della cosa comune mediante la demolizione di manufatti realizzati in violazione del diritto di servitù.

LA NOTA
In tema di prova presuntiva il giudice è tenuto, ai sensi dell′articolo 2729 del codice civile, ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (cosiddetta convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un′analisi atomistica degli stessi, con la conseguenza che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato articolo 2729 del codice civile, ai sensi dell′articolo 360, comma 1, n. 3, del Cpc, può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell′inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 30 aprile 2024 n. 11678