(Cc, articoli 1667, 1669 e 2055)
In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l′appaltatore e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all′articolo 2055 del Cc, il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all′ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.
Cassazione civile, Sezione II, sentenza 15 marzo 2024 n. 7057