(Cc, articoli 1346, 1350 e 1418)
In caso di collegamento negoziale tra un negozio per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam (nella specie, il contratto di appalto pubblico) ed uno a forma libera (nella specie, il contratto di subappalto privatistico), è necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo; sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, è, comunque, necessario che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate, appunto, per iscritto.
Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 19 marzo 2024 n. 7323