Cc, articoli 1773, 2756 e 2797
Va qualificato come deposito di cosa altrui il contratto in virtù del quale l′ormeggiatore, avvalendosi d′una clausola del contratto di ormeggio, tiri in secco il natante non ritirato dal proprietario dopo la scadenza del contratto e lo affidi ad un terzo che ne assuma – anche solo per facta concludentia – la “custodia”. Il depositario cui non sia stato pagato il corrispettivo ha diritto di ritenere e far vendere la cosa depositata, ai sensi dell′art. 2756 c.c., anche se questa sia di proprietà di persona diversa dal depositante, se il deposito sia stato preventivamente assentito dal proprietario, salva la mala fede del depositario.
Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 13 giugno 2024 n. 16589