Prova testimoniale

Prova testimoniale

Eccezione di incapacità a testimoniare

Cpc, articoli 116, 157, 246 e 254

Qualora la parte abbia formulato l′eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell′articolo 157 del Cpc, l′interessato ha l′onere di eccepire subito dopo l′escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.

Cassazione civile, Sezione II, sentenza 13 giugno 2024 n. 16452