È nullo il patto con il quale le parti di un contratto di locazione di immobili a uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato.
Tale nullità, tuttavia, riguarda solo il patto aggiunto e non compromette l’originario accordo. Dunque, il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall’avvenuta registrazione.
Corte di cassazione, Sezioni unite civili, Sentenza 9 ottobre 2017 n. 23601