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Sezioni Unite Civili SENTENZA N. 36197/2023
Impiego pubblico: Decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi
La questione posta all′attenzione della Corte Suprema, riguarda la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore stabilizzato dell′amministrazione pubblica, maturati nel corso dei rapporti di lavoro a termine legittimi intercorsi prima della stabilizzazione.
Le Sezioni Unite dopo un approfondito confronto normativo e giurisprudenziale in materia di rapporto di impiego pubblico e privato, reputano che debba essere negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro citati.
La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell′impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 51, secondo comma d.lgs. 165/2001 e, all′attualità, articolo 63, secondo comma d.lgs. cit.), che, in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell′articolo 36 del d.lgs. cit.)
Deve allora essere affermata con chiarezza l′inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema. Esso assicura, infatti, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto, che si articola in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Stato costituzionale di diritto.
La Corte pertanto conclude in tal modo:
La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l′inconfigurabilità di un metus. Nell′ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell′impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela.