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(Cc, articolo 2697; Cpc, articolo 210; Legge, n. 392/1978, articolo 9)
Il locatore il quale convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell′amministratore approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore l′onere di specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo all′uopo visione dei documenti giustificativi ovvero ottenendone l′esibizione a norma degli articoli 210 e ss. cod. proc. civ.
(Nel caso di specie, richiamato anche l′enunciato principio, il giudice adito ha accolto la domanda del locatore di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice, stante il mancato pagamento delle somme ingiunte, avuto anche riguardo alla circostanza che una specifica clausola contrattuale prevedeva espressamente che il mancato pagamento di due rate consecutive del canone o delle spese condominiali di pertinenza della conduttrice avrebbe determinato la risoluzione di diritto della locazione).
Tribunale di Vicenza, Sezione I civile, sentenza 7 novembre 2023 n. 2182