Cc, articolo 2119
Il nostro sistema giuridico contempla la sospensione del rapporto di lavoro sotto una duplice veste: la sospensione cd. cautelare, quale misura di carattere provvisorio e strumentale all′accertamento dei fatti relativi alla violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi inerenti al rapporto, e la sospensione cd. disciplinare, costituente essa stessa sanzione disciplinare applicabile a fronte di un accertato inadempimento del lavoratore.
In entrambi i casi, la legittimità della sospensione unilaterale del rapporto lavorativo è correlata all′esistenza, accertata o solo contestata, di un inadempimento del lavoratore ai propri obblighi, mentre del tutto illegittima è la sospensione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla durata della sospensione stessa, a fronte dell′esercizio di un diritto del lavoratore, quale il diritto di recesso con preavviso.
Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza 3 luglio 2024 n. 18263