Sospensione del rapporto di lavoro

Sospensione del rapporto di lavoro

In caso di recesso con preavviso da parte del lavoratore

Cc, articolo 2119

Il nostro sistema giuridico contempla la sospensione del rapporto di lavoro sotto una duplice veste: la sospensione cd. cautelare, quale misura di carattere provvisorio e strumentale all′accertamento dei fatti relativi alla violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi inerenti al rapporto, e la sospensione cd. disciplinare, costituente essa stessa sanzione disciplinare applicabile a fronte di un accertato inadempimento del lavoratore.

In entrambi i casi, la legittimità della sospensione unilaterale del rapporto lavorativo è correlata all′esistenza, accertata o solo contestata, di un inadempimento del lavoratore ai propri obblighi, mentre del tutto illegittima è la sospensione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla durata della sospensione stessa, a fronte dell′esercizio di un diritto del lavoratore, quale il diritto di recesso con preavviso.

Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza 3 luglio 2024 n. 18263