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(Legge 20 giugno 1952 n. 645, articolo 5; decreto-legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito in legge 25 giugno 1993 n. 205, articolo 2)
La condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel cosiddetto “saluto romano” integra il delitto previsto dall′articolo 5 della legge 20 giugno 1952 n. 645, ove avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione.
Tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall′articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito in legge 25 giugno 1993 n. 205, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all′articolo 604 bis, comma 2, del Cp (già articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654). In altri termini, affinché il rituale espresso nelle manifestazioni di cui all′articolo 5 possa integrare anche il reato di cui all′articolo 2, è necessario che ad esso si accompagnino elementi, relativi al contesto complessivo in cui lo stesso sia tenuto, idonei ad attribuirgli non la sola funzione semplicemente evocativa del disciolto partito fascista – e, dunque, ove ricorrente il pericolo concreto richiesto, incitativa della sua ricostituzione – ma anche, a fronte del contesto materiale o dell′ambito nel quale la manifestazione ha luogo, il significato discriminatorio tipizzante il reato di cui all′articolo 2.
Sotto tale profilo, in vero, altro sarebbe che il gesto sia effettuato nello stretto ambito di un contesto chiaramente connotato (per le modalità e le finalità della riunione nonché per i simboli impiegati) dal riferimento a fatti direttamente o indirettamente ricollegabili all′ideologia fascista, altro, invece, sarebbe il medesimo gesto ove tenuto in ambiti di tipo diverso, nei quali il ricorso a tale rituale costituisca “lo strumento simbolico” di espressione delle idee di intolleranza e discriminazione prese in considerazione ora nell′articolo 604 bis del Cp.
Cassazione penale, Sezioni unite, sentenza 18 gennaio-17 aprile 2024 n. 16153