(Legge 13 dicembre 1989 n. 401, articolo 6)
In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l′obbligo di comparire presso un ufficio o comando di polizia è applicabile anche alle gare amichevoli che siano individuabili con certezza dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata programmazione e pubblicazione attraverso i normali mezzi di comunicazione, restando conseguentemente esclusi gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione.
Cassazione penale, Sezione III, sentenza 21 novembre 2023-5 marzo 2024 n. 9329