La II sezione penale ha ribadito che ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci, di cui all′art. 643 c.p., sono necessarie queste condizioni:
a) l′instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima e agente, in cui quest′ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete (minore età, infermità o deficienza psichica), sia incapace di opporre alcuna resistenza per l′assenza o la diminuzione della capacità critica;
b) l′induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso;
c) l′abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l′agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine, ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto;
d) l′oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti.
Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 25 luglio 2024 n. 30551