Cp, articolo 348
In tema di esercizio abusivo della professione di avvocato, rileva la legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante la “Nuova disciplina dell′ordinamento della professione forense”, che, all′articolo 2, comma 5, stabilisce che sono attività esclusive dell′avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l′assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali, mentre al successivo comma 6 aggiunge poi che “fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l′attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all′attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati“. Nella specie, è stato ravvisato l′abusivo esercizio della professione di avvocato nell′attività stragiudiziale, rientrante nella professione legale, portata avanti dalla ricorrente con continuità, organizzazione, onerosità e con modalità tali da creare le apparenze di un′attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (come l′uso della carta intestata riportante il titolo di “avvocato”) rispetto a pratiche stragiudiziali connesse o strettamente prodromiche ad un contenzioso civilistico.
Cassazione penale, Sezione VI, sentenza 14 febbraio-2 aprile 2024 n. 13341