Cp, articolo 648 ter.1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all′articolo 648 ter.1 del Cp, la condotta integrante l′autoriciclaggio deve collocarsi temporalmente dopo la commissione del reato presupposto, in quanto il legislatore ha tenuto distinti i due momenti, quello di commissione del primo reato che ha generato i beni, il denaro o le altre utilità e quello in cui queste ultime vengono impiegate, sostituite o trasferite in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. In altri termini, ai fini della configurabilità dell′autoriciclaggio il perfezionamento del delitto presupposto deve necessariamente precedere il momento consumativo del reato di cui all′articolo 648 ter.1 del Cp.
Cassazione penale, Sezione V, sentenza 12 aprile-21 maggio 2024 n. 20152