Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1
IL PRINCIPIO
Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l′atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l′apertura della procedura fallimentare, sicché, ai fini della prova del reato, il giudice non può basarsi soltanto sulla mera constatazione dell′esistenza dell′atto distrattivo in quanto tale, ma deve valutare la “qualità” del distacco patrimoniale. A tal ultimo riguardo, ai fini dell′apprezzamento dei caratteri qualitativi di tale distacco patrimoniale, assumono rilievo: a) il tempo in cui esso avviene, poiché lontano dalla fase di crisi o di insolvenza, e soprattutto quando l′impresa o la società sono in bonis, l′imprenditore può dare dinamicamente a singoli propri beni le destinazioni che ritiene utili alla conservazione del valore del patrimonio sociale nel suo complesso, senza che possa essere esasperato il concetto secondo cui l′atto distrattivo rileva in qualsiasi tempo sia stato commesso precedentemente al fallimento; b) la sua “qualità” oggettiva, e cioè il suo valore economico reale e la sua concreta idoneità a porre in pericolo la garanzia che la massa dei creditori, al momento del fallimento, sarà in grado di escutere: l′offesa provocata dal reato non può ridursi infatti tout court al mero impoverimento dell′asse patrimoniale dell′impresa, implicito in ogni sottrazione di beni, anche di valore modesto, ma deve essere rapportata alla diminuzione della consistenza patrimoniale idonea a danneggiare le aspettative dei creditori.
LA NOTA
In termini, sulla natura di reato di pericolo concreto della bancarotta patrimoniale prefallimentare, cfr. Sezione V, 24 marzo 2017, Palitta, secondo la quale il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è, appunto, un reato di pericolo concreto, in cui l′atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l′entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all′epoca che precede l′apertura della procedura fallimentare. Al riguardo, ai fini dell′accertamento dell′elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico, si è affermato doversi valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell′azienda, nel contesto in cui l′impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell′amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell′integrità del patrimonio dell′impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall′altro, all′accertamento in capo all′agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (di recente, Sezione V, 17 maggio 2023, Fallimento Olmetto spa ed altri in proc. Strazza e altri).
Cassazione penale, Sezione V, sentenza 14 febbraio-17 luglio 2024 n. 28941