Cp, articolo 628, comma 3, numero 1
IL PRINCIPIO
In tema di rapina, è configurabile l′aggravante del “travisamento” in caso di utilizzo di una mascherina chirurgica, non rilevando, in contrario, che l′uso della stessa sia prescritto dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19, atteso che la parziale copertura del volto mediante la mascherina è funzionale al compimento dell′azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconoscimento del responsabile.
LA NOTA
In termini, proprio con riferimento all′utilizzo di una mascherina pur quando l′uso della stessa sia prescritto dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19, cfr. Sezione II, 3 novembre 2021, Perfetti. Va altresì ricordato che, in tema di rapina, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento è sufficiente una lieve alterazione dell′aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo, anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona (Sezione VI, 3 aprile 2014, Arpaia, che, nella specie, ha ravvisata l′aggravante in una vicenda in cui la calza indossata dall′autore, data la sua leggerezza, non impediva del tutto la visualizzazione dei tratti somatici; nonché, Sezione II, 20 novembre 2017, Gera, che, nella specie, ha riconosciuto l′aggravante in relazione al travisamento realizzato indossando un casco non integrale che, pur non coprendo interamente il viso e non impedendo del tutto la visualizzazione dei tratti somatici, rendeva comunque la persona meno riconoscibile).
Cassazione penale, Sezione II, sentenza 5 ottobre-10 novembre 2023 n. 45323