Sentenza di condanna penale

Sentenza di condanna penale

Court of Law and Justice Trial Session: Imparcial Honorable Judge Pronouncing Sentence, striking Gavel. Focus on Mallet, Hammer. Cinematic Shot of Dramatic Not Guilty Verdict. Close-up Shot.

Principio dell′”oltre ogni ragionevole dubbio”

Cpp, articolo 533

IL PRINCIPIO
La regola di giudizio dell′oltre ogni ragionevole dubbio (cosiddetta regola bard; articolo 533, comma 1, del Cpp) impone al giudice di condannare l′imputato alla sola condizione che le prove acquisite nel contraddittorio fra le parti lascino fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili, ma la cui realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze probatorie, ponendosi in ultima analisi al di fuori dell′ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. In questa ottica, da un lato, è precluso che la condanna dell′imputato possa essere fondata esclusivamente sulla “consistente verosimiglianza” o sulla “forte plausibilità” della ricostruzione adottata, in quanto queste evenienze non configurano nell′ambito dell′irragionevolezza le ipotesi ricostruttive alternative emerse nella dialettica processuale; dall′altro, sempre ai fini della condanna, il giudice è obbligato a sottoporre, nella valutazione delle prove, l′ipotesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ipotesi ricostruttive antagoniste prospettate dalla difesa, accertando l′eventuale esistenza di spiegazioni alternative di un determinato fatto compatibili con le prove assunte ed esplicitando razionalmente i motivi per i quali tali ipotesi ricostruttive del fatto non siano ritenute ragionevoli.

LA NOTA
Si tratta di affermazione resa nel procedimento con cui la Cassazione ha concluso la vicenda della cosiddetta “trattativa Stato-Mafia”. La sentenza, nel confermare la decisione della Corte di assise di appello di Palermo nella parte in cui aveva riconosciuto che negli anni 1992-1994 i vertici di “cosa nostra” cercarono di condizionare con minacce i Governi della Repubblica italiana, prospettando la prosecuzione dell′attività stragista se non fossero intervenute modifiche nel trattamento penitenziario per i condannati per reati di mafia ed altre misure in favore dell′associazione criminosa, ha peraltro escluso ogni responsabilità degli ufficiali del Ros – peraltro già assolti in appello sotto il profilo della mancanza di dolo – negando ogni ipotesi di concorso nel reato tentato di minaccia a corpo politico (articolo 338 del Cp). In parte motiva, la Cassazione ha anche osservato che “anche quando oggetto del processo penale siano accadimenti di rilievo storico o politico, e, dunque, connotati da una genesi complessa e multifattoriale, l′accertamento del giudice penale non muta la sua natura, la sua funzione e il suo statuto garantistico, indefettibile sul piano costituzionale. Anche quando il giudice penale deve confrontarsi con complessi contesti fattuali di rilievo storico-politico, l′accertamento del processo penale resta, invero, limitato ai fatti oggetto dell′imputazione e deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle regole epistemologiche dettate dalla Costituzione e dal codice di rito, prima tra tutte quella dell′oltre ogni ragionevole dubbio”. A tal riguardo, la Corte ha anche lamentato un′”eccessiva dilatazione” delle motivazioni delle sentenze, sia di primo che di secondo grado, che hanno assunto, una mole imponente (5237 pagine in primo e 2971 pagine in secondo grado), “tale da offuscare le ragioni della decisione e rendere le linee argomentative di difficile identificazione e interpretazione”. Ciò, si è sostenuto, in contrasto con le indicazioni delle sezioni Unite, secondo cui le motivazioni “macroscopicamente sovrabbondanti” ostacolano la comprensione del senso della decisione, mentre il “virtuoso paradigma della chiarezza e concisione” impone di discutere, ove occorra anche diffusamente, solo dei fatti rilevanti e delle questioni problematiche, “liberando la motivazione dalla congerie di dettagli insignificanti che spesso vi compaiono senza alcuna necessità” (sezioni Unite, 23 giugno 2016, Del Vecchio). Sullo specifico tema della previsione normativa della regola di giudizio dell′”al di là di ogni ragionevole dubbio”, si è di recente affermato che tale principio, che trova fondamento in quello costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell′imputato: tale regola consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell′ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sezione I, 11 maggio 2023, Oliviero e altri).
In questa stessa prospettiva, si è ancora precisato che tale regola di giudizio impone al giudice l′adozione di un metodo dialettico di verifica dell′ipotesi accusatoria volto a superare l′eventuale sussistenza di dubbi, vuoi intrinseci, derivanti, ad esempio, dalla contraddittorietà con altri elementi di prova, vuoi estrinseci, in quanto connessi all′esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità, dovendosi invece escludere rilievo ad eventualità solo remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell′ordine naturale delle cose e dell′ordinaria razionalità umana (Sezione IV, 13 aprile 2021, La Rocca e altro).

Cassazione penale, Sezione VI, sentenza 27 aprile-10 novembre 2023 n. 45506