La preclusione all’utilizzo della firma digitale anche per le persone con disabilità determina il paradosso per cui è l’ordinamento giuridico che, anziché rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, introduce esso stesso <<un aggravio né necessario, né proporzionato rispetto all’esigenza di verificare l’autenticità e la genuinità della sottoscrizione della lista di candidati, parimenti conseguibile consentendo all’elettore con disabilità di utilizzare la modalità elettronica per sostenere la lista di candidati>>.
Ciò determina l’illegittimità costituzionale della suddetta preclusione.
Corte costituzionale – Sentenza 23 gennaio 2025 n. 3