Cpc, articoli 38, 42, 43, 47 e 371
La eccezione di incompetenza (nella specie, per valore) non può essere sollevata in via solo gradata rispetto alla richiesta di accoglimento o di rigetto delle domande di merito proposte dalle parti nel giudizio, tenuto conto dell’indefettibile carattere preliminare dell’eccezione stessa e della manifesta incompatibilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronunzia sul merito, in via principale – che implica il riconoscimento dell’esistenza in concreto della potestas iudicandi del giudice adito – e la proposizione di un’eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminarsi solo nell’ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l’ha sollevata; ne consegue che deve intendersi come non proposta l’eccezione di incompetenza formulata in via di appello incidentale e condizionata all’accoglimento dell’appello principale.
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28443