Conservazione della garanzia patrimoniale – Azione revocatoria

Conservazione della garanzia patrimoniale – Azione revocatoria

Atto di costituzione di fondo patrimoniale

Cc, articoli 167, 170, 2740, 2901 e 2902

L’azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi – atto non concretante una vicenda dispositivo traslativa dei beni che ne sono oggetto – determina, a esclusivo vantaggio del creditore attore, l’inefficacia unicamente del vincolo di destinazione con tale atto generato, ma non anche dei successivi atti di disposizione in favore di terzi dei beni conferiti nel fondo, siccome atti non dipendenti dall’atto di costituzione dello stesso (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’art. 384 Cpc).

Cassazione civile, Sezione III, sentenza 6 novembre 2024 n. 28593