Contratto di mutuo concluso in forma orale

Contratto di mutuo concluso in forma orale

Handshake of businesspeople. Female and male hand makes a handshake in the office. The conclusion of the contract by business people.

Prova per testimoni – Ammissibilità

Cc, articoli 1813 e 2721

Non viola l’articolo 2721, comma 1, del Cc il giudice che, relativamente ad un contratto di mutuo concluso in forma orale, ammetta la prova di tale stipulazione a mezzo testimoni, allorché ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo alla sua natura ed alla qualità delle parti, nonostante il valore della lite ecceda il limite previsto dalla citata disposizione.

Cc, articolo 2721; Cpc, articolo 157

In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall’articolo 2721 del Cc, non attengono all’ordine pubblico, ma sono dettati nell’esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l’inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, ormai sanata, possa essere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28482