Domicilio digitale – Indirizzo di posta elettronica certificata

Domicilio digitale – Indirizzo di posta elettronica certificata

Notifica sentenza di appello presso il domiciliatario

Cpc, articoli 325 e 326; Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, articolo 16-sexies; Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, articolo 44

A seguito dell’entrata in vigore della normativa sul domicilio digitale – articolo 16-sexies decreto legge n. 179 del 2012, convertito in legge n. 221 del 2012 come modificato dal decreto legge n. 90 del 2014 convertito in legge n. 114 del 2014 – in tutti i casi in cui la parte indichi il domicilio digitale – senza circoscrivere la portata di tale indicazione alle sole comunicazioni – vi è l’obbligo di notificare in via telematica.

L’indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell’articolo 82 del regio decreto n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l’obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica.

Ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d’appello presso il domiciliatario, anziché presso l’indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione; mentre l’indicazione della Pec senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l’obbligo di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell’ipotesi in cui l’indirizzo di posta elettronica è indicato per le sole comunicazioni di cancelleria. Resta inteso, peraltro, che qualora visia stata indicazione della domiciliazione digitale, non circoscritta alle sole comunicazioni, le notifiche al fine di far decorrere il termine breve, devono avvenire necessariamente in tal luogo telematico.

(Nell’impugnata sentenza, ha osservato la Suprema Corte, la corte di merito ha disatteso i suindicati principi, omettendo di considerare che nell’ambito l’elezione di domicilio digitale dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato è stata nella specie dai medesimi effettuata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria).

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28532